Il mancato adeguamento dello Statuto del Cammino
Stiamo ancora aspettando che lo Statuto del Cammino (approvato nel 2008 dall'allora Pontificio Consiglio per i Laici) venga modificato e regolarizzato secondo le normative previste nel Decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita del 3 giugno 2021.
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| "interpretazioni" neocatecumenali: il professore neocat censura il Papa |
Altre realtà ecclesiali ci hanno già pensato a modificare il loro Statuto ma, come sempre, il Cammino Neocatecumenale ancora no.
Capisco però che nel caso dello Statuto del Cammino Neocatecumenale, che è una Fondazione anomala e non un'associazione, l'adeguamento comporti dei problemi sul punto dell'organo adibito all'elezione dei futuri leader (il primo mandato della signorina Romero, che non fu nemmeno eletta ma scelta, sarebbe scaduto nel 2023 e pare sia stato rinnovato "tacitamente", il prossimo scade nel 2028).
Gli organi delle Fondazioni sono: Presidente, Consiglio di Amministrazione, Assemblea, Organo di Controllo.
Nello Statuto 2008 però non è previsto alcun organo, se non l'Équipe Responsabile internazionale e un non meglio specificato "Collegio elettivo" scelto dalla stessa équipe che sceglie sempre tutto, nominato "a vita".
Inoltre il Decreto del 2021 prevede che "Tutti i membri "pleno iure" abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione delle istanze che eleggono l’organo centrale di governo a livello internazionale" (art. 3).
Tutti i membri pleno iure (con pieni diritti).
Chiaramente questo è possibile applicarlo alle associazioni, dove si sa chi sono i membri. Nelle Fondazioni però non esistono membri, essendo costituite da un fondatore per destinare un patrimonio ad un determinato scopo. Quindi, chi sarebbero "tutti i membri pleno iure"?
Non tutti, infatti, solo il Collegio elettivo.
La confusione ingenerata dalla testardaggine dei capi neocatecumenali che, non volendo costituirsi in associazione, alla fine si sono comunque dovuti costituire in Fondazione (sebbene dubbia), adesso fa sì che gli adeguamenti siano problematici. Hanno fatto un miscuglio tra le norme delle associazioni e quelle delle fondazioni.
È vero che il Decreto 2021 prevede all'art. 7 che l'art. 3 (tutti i membri pleno iure) non si applichi a "gli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli", a cui è stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (quindi al Cammino Neocatecumenale che non è eretto come associazione, ma ha personalità giuridica ed è soggetto alla vigilanza del Dicastero).
Rimane però da capire se il Collegio elettivo (che non è un organo delle Fondazioni), possa assolvere ancora al compito assegnatogli nello Statuto 2008, perché nelle Fondazioni normalmente gli organi di governo non si eleggono ma vengono nominati da un organo specifico.
Troveranno la soluzione anche stavolta, senza Ryłko?
Il diritto canonico rimanda al diritto civile per le regole generali e, sebbene non esista una definizione codiciale per le fondazioni in nessuno dei due, alcuni punti sono fermi. La definizione unanimemente accettata è che le fondazioni sono "enti in cui un soggetto o più soggetti fondatori [nel nostro caso Kiko e Carmen] destina/destinano il PROPRIO patrimonio al perseguimento di uno scopo".
Nelle fondazioni l'elemento preponderante è il PATRIMONIO (inteso come valore economico), a differenza delle associazioni dove l'elemento preponderante sono le persone.
Naturalmente il patrimonio deve essere PROPRIO, perché non si può disporre del patrimonio altrui.
Come si arguisce, ai fondatori della FONDAZIONE CAMMINO NEOCATECUMENALE è stato concesso di costituire la loro Fondazione disponendo di un PATRIMONIO che non assolve a nessuno dei due requisiti richiesti per le fondazioni:
- non è un patrimonio dal valore economico (infatti lo definiscono "soli beni spirituali")
- non è loro proprio, perché il patrimonio spirituale della Chiesa Cattolica è della Chiesa Cattolica e non di due persone spagnole che ne possano disporre come a loro piace e conviene.
Intanto è singolare che abbiano cominciato a farlo ben quattro anni dopo, nel 2008, e non quando fu eretta la FONDAZIONE CAMMINO NEOCATECUMENALE nel 2004.
Allora tutti tacquero, invece che esultare.
Nel 2008 ci fu un labile richiamo all'"analogia", interpretando le norme del Codice di Diritto Canonico in maniera eccessivamente estensiva ed indubbiamente contro ogni logica e normativa giuridica attinente alle fondazioni, dette anche "pie volontà" o "pie fondazioni" dal diritto canonico.
Nemmeno mons. Arrieta fece mai riferimento né alla richiesta né all'ottenimento di una risposta da parte dell'allora Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, SOLO al quale spettava la funzione di interpretazione delle leggi della Chiesa.
Non è che un solo uomo, anche se Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, possa validamente e autorevolmente interpretare da sé stesso le norme del Diritto Canonico: c'è una procedura da seguire, naturalmente.
Come si sarebbe dovuto procedere?
In primis il Pontificio Conciglio per i Laici avrebbe dovuto sottoporre un dubbio interpretativo al Dicastero per i Testi Legislativi, perché trattandosi di introdurre una nuova tipologia di Fondazione (quella di "soli beni spirituali" e senza l'elemento essenziale della patrimonialità economica), la questione necessitava di una "interpretazione autentica" (che ha forza di legge e deve essere promulgata) e non di un semplice "chiarimento" (che comunque avrebbe dovuto sfociare in una Dichiarazione o in una Nota esplicativa).
In secondo luogo, il Dicastero per i Testi Legislativi avrebbe dovuto rendere nota la sua risposta ai dubbi in forma scritta e pubblica. Questo perché se si introduce una nuova tipologia giuridica (e va fatto con legge o atto avente forza di legge), tutti ne possono beneficiare e non solo il Cammino Neocatecumenale, che potrà essere il primo, ma non l'unico.
E ciò deve essere noto a tutti, per chi volesse avvalersene.
Ma dicevamo che Mons. Arrieta, Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, non ha mai prodotto la prova che sia stata seguita questa procedura - cosa che, se fosse accaduta, avrebbe fugato ogni dubbio sulla legittimità di un'interpretazione talmente estensiva da risultare contraria ad ogni certezza relativa alle fondazioni (anche canoniche).
Inoltre, sul sito del Dicastero per i Testi Legislativi non figura alcuna interpretazione autentica, né alcuna nota esplicativa, né alcuna dichiarazione relativa alle fondazioni.
Anzi, proprio nel 2004, una Nota Esplicativa a proposito dei beni ecclesiastici delle associazioni e delle fondazioni con personalità giuridica pubblica "DICHIARA tali beni sottomessi alla potestà dell’autorità ecclesiastica competente, fermo restando che la PROPRIETÀ appartiene alle singole persone giuridiche."
(i neocatecumenali sono forse PROPRIETARI dei famosi "beni spirituali" menzionati nello Statuto 2008?)
Quale persona, se disponesse di un documento che legittima questa interpretazione analogica, non lo rammenterebbe nemmeno?
Penso che la risposta più logica è che non si dispone di un documento ufficiale.
Allora le parole di mons. Arrieta sono solo opinioni personali, senza alcun valore d'autorità.
Ci mostrino il documento ufficiale del Dicastero per i Testi Legislativi che autorizza ad interpretare analogicamente ed estensivamente il § 3 del can. 115 sulla presunta possibilità che i beni di una fondazione possano essere anche soltanto di natura spirituale e non materiale (o temporale), perché nel sito del Dicastero per i Testi Legislativi non lo troviamo.
Altrimenti siamo costretti a chiederci: com'è stato legittimato il ricorso all'analogia nel caso di specie?
La questione esposta sull’«anomalia» della FONDAZIONE CAMMINO NEOCATECUMENALE non è di lana caprina, ma ha un valore giuridico sostanziale.
Ma ce l'immaginiamo se qualcuno non legittimato né dal diritto civile né da quello canonico, si mettesse a bypassare le normative e l'unanimità interpretativa di esse, per poi porre validamente atti giuridici di conseguenza?
Sarebbe il caos.
Ecco dunque spiegata la necessità che venga seguita la corretta procedura (e dimostrata corretta), anche perché l'introduzione di una nuova figura giuridica ("fondazione di soli beni spirituali e senza patrimonio proprio"), in ogni caso deve essere operata da una legge o da un atto avente forza di legge, perché si tratta di un istituto totalmente nuovo e in contraddizione con le normative che disciplinano la materia (anche in ambito canonico).
Ogni singolo articolo informativo dell'epoca non sfiorava minimamente la questione giuridica, qualcuno al massimo dando per scontato che frugando nelle norme si potesse liberamente fare uso dell'analogia.
[Link] (PDF) al discorso di mons.Arrieta in costanza dell'approvazione dello Statuto 2008 (a posteriori di 4 anni, ovviamente). Dovesse "sparire", ce l'ho salvato.
I neocatecumenali, gli inventori della terza categoria di persone giuridiche canoniche: Associazioni, Fondazioni e… "METODI"!"
Marco


























